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LA PATENTE |
Tutto quello
che vi serve per averla in ordine
Rilascio
La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli è rilasciata dall'Ufficio
Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (MCTC). E'
possibile sostenere gli esami anche in una provincia diversa da quella di
residenza. A tale proposito la procedura da seguire è stata recentemente resa
più semplice in quanto i candidati che vorranno sostenere l'esame presso un
ufficio provinciale diverso da quello di residenza non dovranno produrre alcuna
documentazione aggiuntiva rispetto a quella normalmente prevista. E'
obbligatorio, però, sostenere tutti gli esami, sia di teoria che di pratica,
presso un unico ufficio provinciale.
Requisiti necessari per conseguire la patente
· fisici e psichici
Per ottenere la patente occorre sottoporsi ad una visita medica di controllo del
proprio stato fisico e psichico. La visita deve essere effettuata presso
l'ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al quale sono
attribuite funzioni in materia medico - legale. La visita può, inoltre, essere
effettuata da un medico inserito in particolari ambiti del Servizio Sanitario
(medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ispettore medico
delle Ferrovie dello Stato ecc.).
Per alcune particolari categorie di persone (mutilati e minorati fisici, coloro
nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici faccia sorgere dubbi
circa l'idoneità e la sicurezza della guida, ecc.), l'esame deve essere
sostenuto davanti alle commissioni mediche locali, costituite in ogni Provincia
presso le Aziende Sanitarie Locali, il cui intervento può pertanto essere
richiesto anche dal medico di cui sopra.
· morali
La patente di guida è revocata dal Prefetto ai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a
misure di sicurezza personali o preventive, nonché alle persone condannate a
pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l'utilizzo della
patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
Come ottenere la patente
Per ottenere la patente occorre presentare apposita domanda all'Ufficio
Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.
Esame di
idoneità
Il rilascio della patente si ottiene superando un esame di teoria ed una prova
pratica di verifica delle capacità e dei comportamenti su strada, che deve
essere effettuata su veicoli dotati di doppi comandi, fatta eccezione per i
motocicli. Gli esami sono effettuati da dipendenti della Motorizzazione Civile;
sono pubblici e possono essere sostenuti dopo 1 mese dalla data di rilascio ed
entro i 6 mesi di validità del cosiddetto "foglio rosa" (l'autorizzazione
necessaria per esercitarsi alla guida su strada). In tale limite di tempo è
possibile ripetere una sola volta una delle due prove d'esame. Per sostenere gli
esami occorre prenotarsi non oltre il 5° giorno lavorativo precedente la data
della prova; non è possibile prenotare l'esame di guida negli ultimi cinque
giorni lavorativi di validità del foglio rosa.
Esercitazioni alla guida
L'autorizzazione ad esercitarsi è valida per sei mesi e consente all'aspirante
di far pratica su veicoli della categoria per la quale è stata richiesta la
patente (o l'estensione di validità), purché al suo fianco si trovi, in funzione
di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente -
valida per la stessa categoria - conseguita da almeno 10 anni, oppure valida per
la categoria superiore. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di
guida devono essere muniti di un contrassegno recante la lettera "P"
(principiante). La lettera "P", da esporre nella parte anteriore e in quella
posteriore del veicolo, deve essere di colore nero su fondo bianco
retroriflettente. Il contrassegno va applicato in posizione verticale in modo
che sia ben visibile e in modo tale da non ostacolare la necessaria visibilità
del posto di guida e di quello occupato da colui che funge da istruttore.
Limitazioni per i neopatentati
Dalla data di superamento dell'esame decorrono due limiti per i neo patentati:
· i titolari di patente italiana di categoria A (motocicli) non possono per due anni, e comunque non prima di aver raggiunto i 20 anni di età, guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw e/o di potenza specifica riferita alla tara superiore a 0,16 Kw/kg; tale limitazione può essere superata se si esegue una specifica prova pratica di controllo della capacità e dei comportamenti e si ha un'età non inferiore ai 21 anni;
· i titolari di patente italiana di tipo B (autovetture) non possono, per i primi tre anni, superare i 100 km all'ora sulle autostrade ed i 90 km all'ora sulle strade extraurbane principali.
Guida
senza patente
Chi guida un veicolo (anche trainato o sospinto) senza aver conseguito alcuna
patente (o dopo che essa è stata revocata) è punito con la sanzione pecuniaria
di almeno euro 2.065; il veicolo è inoltre colpito da "fermo amministrativo" (in
pratica, viene sequestrato) per almeno tre mesi. Il proprietario del veicolo è
inoltre colpito da una autonoma sanzione amministrativa di almeno euro 328. Le
stesse pene, nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, si
applicano per chi, in possesso di sola patente A, guida un veicolo per il quale
è richiesta la patente B, C o D.
Chi, invece, essendo in possesso di patente B, guida un veicolo per il quale è
richiesta la patente C o D, è punito con una sanzione amministrativa di almeno
euro 131 e sospensione patente per almeno un mese; non si applica però il fermo
amministrativo del veicolo (articoli 116 e 125 del codice della strada).
Validità, durata e
conferma di validità (rinnovo) della patente
Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al
compimento del 50° anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a persone
che hanno superato i 50 anni di età, la loro validità è limitata a 5 anni.
Tutte le altri patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a meno che
siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono
valide per 3 anni.
Un regime particolare, con accertamenti medici intermedi più ravvicinati, vige
per coloro che, di età superiore a 60 o 65 anni, intendano guidare autobus o
autocarri/autotreni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. La patente
D è valida solo fino al 65° anno di età.
Per la conferma della validità della patente, cioè per il cosiddetto
rinnovo, occorre effettuare
innanzitutto un versamento di euro 5,16 sul c.c. postale n. 9001 della
Motorizzazione Civile. Munendosi di una marca da bollo di euro 10,33 e portando
con sé il codice fiscale, bisogna poi sottoporsi a visita medica presso una
delle autorità sanitarie indicate dal Codice della Strada (ASL, medico militare,
del Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore medico del Ministero del
Lavoro o delle FF.SS.).
A seguito della visita con esito positivo, l'autorità sanitaria rilascia un
certificato medico con il quale si può guidare in Italia ma non all'estero.
Iltagliando adesivo di rinnovo, che va applicato sulla patente, viene poi
spedito all'interessato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile. Circolare con
patente scaduta di validità espone alla sanzione pecuniaria di almeno euro 131
nonché al ritiro della patente ed al fermo amministrativo del veicolo per due
mesi (art. 126 del codice della strada).
Annotazione sulla
patente del trasferimento di residenza
L'annotazione sulla patente del trasferimento di residenza viene effettuata
dalla Motorizzazione Civile, a seguito di comunicazione da parte del Comune. Al
momento della registrazione del cambio di residenza, infatti, gli interessati
dovranno compilare un modulo per l'aggiornamento della patente che verrà spedito
dal Comune al competente ufficio della Motorizzazione Civile. Quest'ultimo
provvederà automaticamente a registrare la variazione e a inviare a casa
dell'automobilista il tagliando autoadesivo da attaccare sulla patente.
Patente comunitaria: Riconoscimento e conversione
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della UE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da un altro Stato membro della UE che acquisisce in Italia la sua residenza ha tre possibilità:
Patente extracomunitaria: Conversione
I conducenti con patente o permesso internazionale rilasciati da uno Stato
estero non appartenente alla UE possono guidare in Italia veicoli per i quali è
valida la loro patente (o il permesso) purché non siano residenti in Italia da
oltre un anno. Se la patente, o il permesso, non sono conformi a modelli
stabiliti in convenzioni internazionali cui abbia aderito anche l'Italia, devono
essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da
documento equivalente.
Chi acquisisce la residenza anagrafica in Italia può ottenere, consegnando la
patente rilasciata dallo stato estero, la patente di guida italiana della stessa
categoria per la quale è valida la sua patente originaria senza dover sostenere
l'esame di idoneità, purché si tratti di patente rilasciata da uno degli stati
sottoindicati.
Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei
requisiti psichici e fisici stabiliti dal Codice della strada.
Arabia Saudita, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Corea, Croazia, Danimarca,
Emirati Arabi Uniti, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran
Bretagna, Grecia, Iran, Irlanda, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libia,
Liechtenstein, Lussemburgo, Malaysia, Malta, Marocco, Norvegia, Oman, Paesi
Bassi, Macedonia, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, San Marino, Siria,
Slovenia, Spagna, Sri-Lanka, Sudan, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia,
Ungheria, Vietnam.
N.B.
E' opportuno che gli elenchi sopra riportati sono suscettibili di variazione in
quanto la convertibilità è soggetta all'accertamento della condizione di
reciprocità. Si suggerisce pertanto, per accertare eventuali variazioni
intervenute, di contattare l'ufficio della Motorizzazione della propria
provincia
Revisione
Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione o il Prefetto possono disporre che
entro un termine da essi stabilito il titolare di patente di guida si sottoponga
a visita medica (presso la Commissione medica locale) o ad esame di idoneità,
qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici
prescritti o dell'abilità alla guida oppure in caso di incidente o in caso di
ragionevole sospetto di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
Guidare senza sottoporsi alla visita o all'esame implica una sanzione e il
ritiro della patente.
Sospensione
La sospensione della patente è disposta dagli Uffici provinciali della
Motorizzazione se, durante gli accertamenti per la sua conferma di validità o
revisione, l'interessato risulta, temporaneamente, privo dei requisiti fisici e
psichici previsti. Questo tipo di sospensione è a tempo indeterminato e perdura
fino a quando l'interessato non produca certificazione della Commissione medica
provinciale che attesti il recupero dei requisiti prescritti. La sospensione
viene disposta, invece, dal Prefetto quando costituisce sanzione amministrativa
accessoria e ha la durata stabilita dal Prefetto stesso. La patente viene,
inoltre, sospesa dal Prefetto in caso di incidente con danni a persone, quando
vi siano fondati elementi di evidente responsabilità. Guidare nonostante la
sospensione della patente implica una sanzione e la revoca della patente.
Revoca
Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione
possono disporre la revoca della patente di guida, se il titolare:
· non è in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
· non risulta idoneo alla visita per la revisione della patente;
· ha ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
La revoca viene disposta dal Prefetto:
· quando costituisce sanzione amministrativa accessoria;
· ai i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l'utilizzo della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
Per
riottenere la patente occorre di nuovo sostenere gli esami.
Furto o Smarrimento